E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.126 del 31 maggio 2023, il Decreto Ministeriale n. 59 del 04/04/2023 con il regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Sono tenuti ad iscriversi al nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed a versare il diritto di segreteria per l'iscrizione ed il contributo annuale per ogni unità locale, i seguenti soggetti (art. 12, D.M. 4 aprile 2023 , n. 59):
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti, potabilizzazione o trattamento / depurazione delle acque, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie).
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche, dalla data di entrata in vigore del D.M. 59/2023 (ovvero dal 15/06/2023):
a) a decorrere dal diciottesimo mese (15/12/2024) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15/06/2025) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese (15/12/2025) ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.