Dal 1 aprile riduzione misure anti-contagio

Con il Decreto Legge approvato dal Governo in data 17/03/2022, sono state introdotte alcune disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, a seguito della cessazione dello stato di emergenza fissato al 31 marzo 2022. Di seguito sono elencate le principali novità di interesse per le aziende, che costituiscono un allentamento della severità delle misure anti-contagio contenute nei protocolli di sicurezza.

Green pass per accesso ai luoghi di lavoro
L’obbligo di esibire il green pass BASE per accedere ai luoghi di lavoro, è esteso per un altro mese (fino al 30 aprile 2022) e PER TUTTI; quindi sarà consentito dal 1° aprile anche agli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass BASE (e non più con il solo Green Pass Rafforzato). Dal 1° maggio, salvo proroghe, non sarà più in vigore l’obbligo di esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Green pass per accesso a ristoranti, mense e negozi
Dal 1° aprile, non sarà più richiesto il Green Pass:
• per bar e ristoranti all’aperto
• per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche
• per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram 
• per accedere agli hotel (solo chi vi alloggia potrà utilizzare il ristorante senza certificato verde)
Dal 1° aprile e fino al 30 aprile, sarà richiesto il Green Pass BASE (vaccino, guarigione o tampone negativo):
• per accedere a mense, catering, ristoranti e bar con consumazione al banco o al tavolo al chiuso 
• per accedere a corsi di formazione pubblici e privati, concorsi pubblici, spettacoli sportivi all’aperto
• per utilizzare i mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni alta velocità e intercity, autobus di linea)
Fino al 30 aprile, continuerà a rimanere obbligatorio il Green Pass RAFFORZATO (vaccino o guarigione), solo al chiuso, per centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema, teatri, sale concerto, piscine, palestre, congressi, convegni nonché «feste comunque denominate» e «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose» (battesimi, comunioni, matrimoni). 

Obbligo di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile, prorogato l’obbligo di utilizzo di mascherine al chiuso, con le seguenti precisazioni:
• nei luoghi di lavoro è sufficiente l’uso di mascherina chirurgica o equivalente (ad eccezione di alcune specifiche tipologie di lavoro – es. terapisti SPA, estetisti, ecc..) 
• sui mezzi di trasporto pubblico (comprese funivie, cabinovie, seggiovie chiuse) e nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico: obbligo di mascherine FFP2 

Quarantena da contatto
Dal 1° aprile, niente più quarantena da contatto stretto con positivo PER TUTTI, quindi anche per i soggetti non vaccinati. Chiunque entrerà in contatto stretto con un caso positivo, dovrà applicare il regime dell’auto-sorveglianza: obbligo di mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto contatto e, solo in caso di insorgenza di sintomi, tampone antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Resta in vigore l’obbligo di isolamento per i soli soggetti positivi, fino all’accertamento della guarigione.

Smart-working

Fino al 30 giugno 2022 è  prorogata la possibilità di smart working (o lavoro agile) nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, quindi ancora con un regime semplificato. 
Fino al 30 giugno 2022, prorogato lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili, così come individuati dal D.M. 04.02.2022.

Protocolli e linee guida 

Al momento i protocolli e le linee guida anti-contagio che hanno rappresentato il riferimento per la elaborazione dei protocolli di sicurezza aziendali (in particolare Protocollo Condiviso del 06/04/2021), per le parti non già modificate da successivi provvedimenti, rimangono in vigore. Infatti il Decreto Legge n. 24/2022 contiene unicamente il riferimento all’eventuale adozione di nuovo protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute, possibile sino al 31/12/2022.