La Legge n. 215 del 17/12/2021 di conversione del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20/12/2021 ed in vigore dal 21/12/2021, ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni al cosiddetto Testo Unico della Sicurezza, ovvero al D.Lgs 81/2008, aggiuntive rispetto alle novità già contenute nel Decreto Legge n. 146/2021. Le novità sono relative a:
Formazione e Addestramento (modifiche art. 37, D.Lgs 81/2008)
Entro il 30 giugno 2022, la legge di conversione prevede la revisione degli Accordi in sede di Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in materia di formazione, con lo scopo di:
– stabilire durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La legge di conversione precisa inoltre il contenuto dell’attività di addestramento dei lavoratori: la prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale consiste nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Si stabilisce inoltre che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Infine, si stabilisce che la formazione dei preposti ed il relativo aggiornamento può essere erogata solo in presenza e deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Responsabilità, funzioni di vigilanza e controllo del Preposto (modifiche artt. 18-19, D.Lgs 81/2008)
La legge di conversione prevede, fra gli obblighi in capo a datore di lavoro e dirigente per la sicurezza, quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Fra le funzioni del preposto vi sono quelle di:
sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti (nuova lettera a), art. 19, comma 1)
ed ancora:
in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nuova lettera f-bis), art. 19, comma 1)
Per quanto riguarda i contratti di appalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Sospensione dell’attività – Precisazioni (modifiche art. 14 e Allegato I, D.Lgs 81/2008)
Il modificato art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, come già descritto con la ns. newsletter n. 06 e come specificato dalle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha introdotto nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a contrasto del lavoro irregolare (personale “in nero”) e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per i casi di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Per i casi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, la legge di conversione modifica nuovamente l’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con l’elenco delle gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL o ASL/ATS), reintroducendo la mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Per tutelare i lavoratori, oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare, nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.