Il Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, pubblicato in pari data sulla G.U. e pertanto immediatamente in vigore, all’articolo 13 ha introdotto rilevanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è stato modificato l’articolo 14 del D.Lgs 81/2008 (cosiddetto Testo Unico della Sicurezza) in materia di “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, con inasprimento dell’apparato sanzionatorio previgente.
LAVORO NERO: più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale
Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “reiterazione” ai fini della adozione del provvedimento della sospensione, che scatta subito a seguito dell’accertamento della violazione.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione (il provvedimento di sospensione è comunicato a tal fine all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione del provvedimento interdittivo).
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
VIOLAZIONE NORME SICUREZZA: inasprimento delle sanzioni
Nel caso in cui vengano accertate una o più delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro contenute nel rinnovato Allegato I al D.Lgs 81/2008, è prevista la sospensione immediata dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti (in precedenza infatti il provvedimento di sospensione si applicava in caso di reiterata violazione, quindi quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetteva più violazioni della stessa indole).
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo della somma aggiuntiva è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Si sottolinea che il provvedimento di sospensione dell’attività ed il pagamento della somma aggiuntiva per la ripresa dell’attività, si aggiungono all’applicazione “ordinaria” delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Anche nel caso di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni in materia di formazione e dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto (numeri 3 e 6 dell'Allegato I). Inoltre, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
ALTRE NOVITÀ
Le altre novità introdotte dal decreto sono finalizzate a garantire una maggiore efficacia dell’attività di vigilanza, attraverso:
• ampliamento delle competenze ispettive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
• maggiore coordinamento di ASL/ATS e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), attraverso una reale condivisione delle informazioni in esso contenute;
• aumento degli organici di INL (e Carabinieri).
Clicca qui per visionare il contenuto dell'Allegato I con l’elencazione delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, che, qualora accertate, comportano l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività da parte dell’organo ispettivo.