L’Ordinanza di Regione Lombardia del 29 maggio 2020, prendendo atto del contenuto del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvato in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Atto n. 20/94/CR01/COV19), ha disposto che è consentita a partire dal 01 giugno la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all’allegato 1 alla medesima Ordinanza.
Risulta pertanto urgente e improrogabile da parte delle aziende pianificare le attività di formazione sospese nel periodo di lockdown, fra cui l’erogazione della formazione di aggiornamento dei conducenti di carrello elevatore semovente, con abilitazione nel frattempo scaduta.
Fondamentale ed obbligatoria anche la formazione antincendio e primo soccorso medico dei lavoratori il cui nuovo incarico di addetti alla gestione delle emergenze è necessario per garantire la piena efficacia delle procedure di emergenza aziendale, nelle modificate condizioni organizzative imposte dall’emergenza Covid-19 (turnazione accessi, riduzione dei presenti nei luoghi di lavoro, …), oltre che l’aggiornamento della formazione degli addetti al primo soccorso scaduta nel periodo di lockdown.