Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, oltre all’aggiornamento delle misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale rivolte alla popolazione indistinta, fra cui non più la raccomandazione ma l’obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, dispone:
- la sostanziale riapertura di tutte le attività manifatturiere oltre che dei cantieri edili a partire dal prossimo 4 maggio 2020 (Allegato 3 del decreto, nuovo elenco ATECO attività consentite);
- la possibilità per le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, di svolgere le attività propedeutiche alla riapertura fin dal 27 aprile 2020 (art. 2, comma 9 del decreto)
- la necessità di rispettare, a partire dal 04 maggio p.v., i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6 al decreto), che ha aggiornato il precedente protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020.
Alla luce di quanto sopra, invitiamo:
- le aziende che riprenderanno la propria attività dal 4 maggio 2020 ad elaborare per tempo il proprio protocollo di sicurezza anti-contagio nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile;
- le aziende che hanno già elaborato il proprio protocollo di sicurezza anti-contagio, a procedere alla verifica ed eventuale aggiornamento del protocollo aziendale sulla base del contenuto del nuovo protocollo condiviso del 24 aprile;
- le aziende a costituire il “comitato per l’applicazione del protocollo Covid-19”, con la funzione di eseguire l’opportuna attività di monitoraggio sull’applicazione del protocollo e darne evidenza oggettiva (registrazioni).
Di seguito sono elencate le principali novità e conferme introdotte dal nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020, rispetto al precedente protocollo condiviso del 14 marzo:
- rilevamento temperatura non obbligatorio;
- distanza di sicurezza interpersonale minima ancora pari a 1 metro;
- rientro al lavoro di un lavoratore accertato positivo solo con certificazione medica di avvenuta negativizzazione (doppio tampone) e visita medica da parte del medico competente aziendale, al pari del rientro da malattia oltre 60 gg e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia;
- coordinamento Committente / Appaltatore da garantire, con particolare riferimento agli appalti continuativi con lavoratori di diverse aziende che operano nello stesso sito;
- sanificazione degli ambienti di lavoro (come da circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute) da prevedersi anche per casi sospetti di COVID-19 e non solo per i casi accertati;
- mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (marcata CE ovvero validata in deroga da Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Decreto Legge 18/2020);
- precisazione circa il fatto che il lavoratore sintomatico in azienda deve essere dotato di mascherina se già non lo è;
- facoltà per il Medico Competente di suggerire mezzi diagnostici (quali kit rapidi per rilevamento positività ovvero test sierologici);
- carattere di fragilità segnalato a cura del Medico Competente, da intendere anche per l’età.
Si segnalano le iniziative di vigilanza, sotto forma di questionario seguito da eventuale accesso ispettivo in azienda, avviate da alcune ATS (ATS Insubria, ATS Brianza), che fanno seguito a quanto attivato da ATS Milano già a partire da fine marzo 2020; lo scopo di tali azioni è la verifica della rigorosa applicazione delle misure anti-contagio da parte delle aziende in attività.