Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 proroga fino al 03 maggio 2020, con limitate modifiche, le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 precedentemente introdotte. Il nuovo provvedimento normativo:
- introduce ridotte e marginali modifiche all’elenco delle attività lavorative “non sospese” (Allegato 3 del DPCM), precedentemente introdotto dal D.P.C.M. 22/03/2020 e modificato dal D.M. 25/03/2020;
- ammette per le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, oltre che la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- introduce specifiche misure igieniche per gli esercizi commerciali non oggetto di sospensione (Allegato 5 del DPCM), fra cui la pulizia e l’igiene ambientale almeno 2 volte al giorno, messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, uso di guanti “usa e getta”, accesso di una persona per volta nei locali fino a 40 mq;
- disciplina il transito ed il soggiorno di breve durata in Italia per comprovate esigenze lavorative di soggetti provenienti da paese terzi.
Le imprese le cui attività non sono sospese, hanno l’obbligo di elaborare il proprio protocollo di sicurezza anti-contagio nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali, che verrà nei prossimi giorni modificato ed ulteriormente dettagliato; tale protocollo pertanto assume carattere vincolante e non più soltanto di linea guida. Una volta predisposto il protocollo anti-contagio aziendale e costituito il “comitato per l’applicazione del protocollo Covid-19”, l’azienda deve attuare una attività di monitoraggio sull’applicazione del protocollo e darne evidenza oggettiva (registrazioni).